Ma il POS è obbligatorio?

È da un po' che la notizia gira, attraverso canali ufficiali, ordini, uffici contabili, liberi professionisti, blog e social network.

Ciononostante continuo a incrociare colleghi che sono attanagliati dall'interrogativo divenuto ormai esistenziale:

POS, o Non POS, Questo è il dilemma

Se sia più nobile fare spallucce finchè non sorge il problema o cercare di districarsi nella grande confusione legale/amministrativa/fiscale per porvi fine?

Psicologi e liberi professionisti

Per fortuna noi psicologi abbiamo alcuni angeli custodi che pensano a noi: i nostri Ordini e il nostro Ente di Previdenza (ENPAP).

Sia l'Ordine degli Psicologi del Lazio (non ho fatto una ricerca approfondita, ma sono certa che anche gli altri ordini regionali si siano premurati di informare i loro iscritti) che l'ENPAP hanno inviato nei giorni scorsi alcune comunicazioni agli psicologi iscritti per chiarire loro le idee.

Mi sento di estendere questa riflessione anche a tutti gli altri professionisti perchè penso che in questo caso "la legge sia uguale per tutti".

La comunicazione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Questo è quanto scritto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio [NB: Tra "" il testo pubblicato sul sito dell'Ordine, in bold i miei commmenti con cui ho cercato di "tradurre" il testo]:

"Alle luce delle divergenti notizie circa il possibile obbligo per i professionisti di dotarsi di Pos (Point of sale), l’Ordine degli Psicologi del Lazio, condividendo l’interpretazione datane dal Consiglio Nazionale Forense, intende chiarire alla comunità professionale laziale la sua reale portata normativa.

Com’è noto, il Dl n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), così come modificato dal c.d. Decreto Milleproproghe, ha stabilito che «A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. (...)» (art. 15, comma 4). [...]".

Ciò significa che chiunque "venda" qualcosa, anche un servizio professionale, è tenuto ad accettare anche il pagamento con bancomat e carte di credito.

"[...] È importante ribadire, in primo luogo, che attraverso la sopra citata formulazione dell’articolo il legislatore, anziché obbligare il professionista a ricevere pagamenti esclusivamente attraverso Pos, ha voluto fornire al cliente la possibilità di avvalersi di un’ulteriore modalità di pagamento accanto a quelle più tradizionali (bonifico, assegno bancario o, nel rispetto delle soglie stabilite dalla normativa vigente, denaro contante). [...]"

Attenzione: non dimentichiamoci che siamo in Italia. Quindi questo decreto non ha fatto altro che prevedere un'opzione in più che consente al cliente di poter pagare, oltre che in contanti, con bonifico o assegno come è sempre stato, anche con carte, bancomat, prepagate, ecc.

p.s. Se a qualcuno stesse venendo il dubbio di aver commesso un illecito per aver pagato dei professionisti in passato con carte e bancomat, stia tranquillo. Il Decreto ha sancito che adesso possiamo farlo. Ma prima non era vietato!

"[...] Come fatto notare dal Consiglio Nazionale Forense – che sottolinea l’assenza di sanzioni in caso di rifiuto ad accettare il pagamento mediante l’utilizzo di Pos – qualora il professionista fosse sprovvisto di tale strumento di pagamento, «si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore», occorrenza espressamente prevista dal Codice civile e consistente in un ritardo nell’assolvimento dell’onere di ricevere una prestazione (il pagamento), che lascia inalterato in capo al debitore, e a questi soltanto, l’obbligo di adempiere. [...]"

Ci si aspetterebbe che se un decreto prevede la possibilità di fare qualcosa che prima non era vietato dovrebbe stabilire un diritto: cioè avrebbe senso di dire "prima potevi pagare anche con le carte, ma adesso se vuoi farlo il professionista non può rifiutarsi". Ma attenzione non è così: il professionista può rifiutarsi perchè se non lo fa non è soggetto a nessuna sanzione.

Allora la domanda è lecita: ora che esiste il decreto, se un cliente/paziente va da un professionista e vuole pagare con la sua carta e il professionista non ha il POS, cosa succede? Che il cliente/paziente non paga. MUMBLE

Altra domanda lecita: ma se non può pagare che fa? Se ne va senza pagare perchè è colpa del professionista che non ha il POS? NO. Deve comunque pagare.

La conseguenza è una spiacevole situazione: avete presente quando andate a pagare qualcosa e siete convinti di poter usare la carta e invece la ditta/il professionista non ha il POS? Quando si crea quella spiacevole situazione per cui voi lasciate vostro marito o vostra moglie in ostaggio, scendete a prelevare al primo sportello disponibile con la promessa (!) di tornare, pagare e liberare l'ostaggio?! Ecco è questo che succede!

"[...] Al fine di evitare il verificarsi di tale spiacevole situazione, tuttavia, si consiglia a ciascun professionista di concordare con il cliente/paziente all’atto dell’accettazione dell’incarico, e possibilmente per iscritto, le modalità attraverso cui dovrà avvenire il pagamento. [...]"

Quindi? Qual è la conclusione? Che tutto è come prima. Se uno va da un professionista può pagare anche con la carta se il professionista ha il POS. Il professionista è invitato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio (credo che la riflessione sia sua, e non sancita dal decreto), a concordare con il cliente/paziente la modalità di pagamento prima di effettuare la prestazione e possibilmente per iscritto. Se non lo farà, non ha il POS e il cliente/paziente non ha i contanti o il libretto di assegni dovrà gestire la spiacevole situazione di un cliente/paziente che dovrà pagarlo in un secondo momento.

"[...] È opportuno, infine, precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 24 gennaio 2014, ha rinviato ad una successiva regolamentazione la possibilità di individuare «nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato» (art. 3, comma 1), non escludendo inoltre la possibilità di prevedere l’assolvimento dell’obbligo mediante «ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili» (art. 3, comma 2).

L’Ordine resta dunque in attesa di conoscere gli sviluppi normativi sull’argomento, a cui non mancherà di assicurare opportuna diffusione attraverso i consueti canali informativi. [...]"

E con questa precisazione, l'Ordine ci invita a non dormire sonni troppo tranquilli. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle finanze hanno emanato un altro decreto in cui hanno concluso: per ora stabiliamo questo obbligo che però non è un obbligo, poi ci penseremo con un regolamento successivo a capire cosa significa!!!

Ma se è tutto così lineare perchè restano ancora dei dubbi?

Veniamo alla comunicazione dell'ENPAP.

Chiariamo prima un punto fondamentale: nella comunicazione che hanno ricevuto tutti gli iscritti si parla insieme di "fatturazione elettronica" e "obbligo POS".

Sebbene i due punti siano trattati insieme sono tra loro indipendenti.

  • l'obbligo di fatturazione elettronica prevede che non sarà più possibile emettere e trasmettere fatture in forma cartacea a Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza dal 6 giugno 2014 e ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali dal 31 marzo 2015. Per maggiori informazioni sulla regolamentazione è possibile consultare la Circolare interpretativa del Decreto n. 55 del 2013. Su siti ufficiali, quali www.fatturapa.gov.it e www.laitspa.it, è possibile accedere gratuitamente a informazioni e servizi per ottemperare a tale obbligo (la fatturazione elettronica infatti prevede, tra l'altro, la necessità di generare file xml e poi apporre la firma digitale).
  • l'obbligo del POS.

Torniamo appunto al tema di questo articolo, l'obbligo del POS.

Se l'Ordine degli Psicologi del Lazio ci rassicura rispetto alla mancanza di sanzioni e, quindi sulla non effettiva esistenza di un obbligo,  l'ENPAP scrive nella comunicazione inviata agli iscritti lo scorso 21 giugno:

"Dal 30 giugno, poi, tutti i professionisti devono permettere ai clienti che lo richiedano di pagare la parcella con carte di debito (Pagobancomat, prepagate, ecc.).  L'attivazione di questa norma - ancora oggetto di interpretazioni e integrazioni - inserisce una nuova complessità nel rapporto tra gli Psicologi e gli utenti dei loro servizi con un aggravio dei costi per i professionisti.
L'Enpap ha sottoscritto una convenzione per fornire ai Colleghi che lo vorranno, i servizi POS in modalità mobile (ossia con dispositivo collegabile a smartphone,  tablet o  pc), senza obbligo di apertura di un nuovo conto corrente e a condizioni migliori di quelle ordinarie. [...]”

Ma se l'ENPAP sa, come scrive, che la norma è ancora oggetto di interpretazioni e integrazioni, perchè non fa come l'Ordine che conclude con un resteremo a vedere, state in allerta per "evitare spiacevoli situazioni" e invece allerta gli iscritti che tutti i professionisti hanno l'obbligo di avere il POS. Si è anche già attivato sottoscrivendo una convenzione. Che dire? Il sistema legislativo è confuso ma anche chi ci rappresenta non ha le idee molto chiare!! La cosa che mi preoccupa è che alcune delle persone che sono da una parte (all'Ordine) sono anche dall'altra (all'ENPAP) e allora mi domando: cambiano interpretazione della legge ogni volta che cambiano poltrona?! Ma questa è altra storia.

La conclusione

In sintesi, mi sento di poter sottoscrivere quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, così come riportato dall'Ordine degli Psicologi.

Se non c'è sanzione non c'è obbligo.

Parliamone con i nostri clienti/pazienti prima di effettuare la prestazione e restiamo in allerta per gli sviluppi che seguiranno l'emanazione del regolamento attuativo.

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